Scuola di Medicina Omeopatica Hahnnemanniana

 
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Statuto sociale dell'Associazione "Scuola Similia Similibus"

Art.1 – Costituzione Sede e Durata
E’ costituita l’ Associazione denominata “Scuola omeopatica Similia Similibus” con sede in Torino, C.so Unione Sovietica 83. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell’ambito dello stesso comune, nonché istituire sede e sezioni staccate anche in altre città.
La durata della “Scuola omeopatica Similia Similibus” è illimitata.

Art. 2 – Finalità
La “Scuola omeopatica Similia Similibus” non ha fini di lucro né diretto né indiretto, persegue scopi di studio, approfondimento e divulgazione di tecniche per la prevenzione, diagnosi e terapia che tengano in considerazione la salute, il benessere, l’equilibrio e la cura dell’Uomo nella sua globalità e nella sua interazione con l’ambiente circostante. La “Scuola omeopatica Similia Similibus” si attiene quindi al principio di Sussidiarietà.
La “Scuola omeopatica Similia Similibus” intende inoltre promuovere la ricerca, sperimentazione e validazione di qualsiasi metodica che rispetti i criteri sopra menzionati.
La “Scuola omeopatica Similia Similibus” si propone una funzione di supporto, di stimolo e di mediazione tra cittadinanza, le istituzioni e gli operatori della salute.

Art. 3 – Attività
L’attività istituzionale dell’associazione “Scuola omeopatica Similia Similibus” consiste :
a) La gestione a livello nazionale ed internazionale di scuole di formazione tradizionali, online e residenziali per medici, farmacisti e veterinari e materie affini nell'ambito della medicina omeopatica, dell'agopuntura e medicina cinese, dell'osteopatia, della medicina energetica e naturale e comunque inerenti il benessere psico-fisico.
b) Riunire i laureati che per motivi professionali o di ricerca che svolgono la propria attività nell'ambito della medicina omeopatica, dell'agopuntura e medicina cinese, dell'osteopatia, della medicina energetica e naturale o di campi affini e comunque inerenti il benessere psico-fisico.
c) Divulgazione e studio della medicina omeopatica unicista tramite l'organizzazione di corsi presso scuole di formazione online e residenziali per medici, farmacisti e veterinari e materie inerenti il punto a- ed affini.
d) promuovere iniziative per il necessario aggiornamento professionale tramite organizzazione di corsi , seminari di studio, presso scuole abilitate che possiedono la tecnologia necessaria per video corsi via web, convegni a livello regionale, nazionale e internazionale, vendita di libri e materiale didattico
e) promuovere ricerche scientifiche nel campo della medicina omeopatica e in altri campi di cui al punto a
f) divulgare i fondamenti e i metodi della medicina omeopatica a tutte le persone interessate-e ai malati che desiderano conoscere terapie efficaci rispetto alle proprie esigenze di salute
g) promuovere la collaborazione tra i Soci e i vari associati e stabilire rapporti di collaborazione con le scuole di omeopatia e le società scientifiche nazionali ed estere.
h) pubblicare riviste e libri ed ogni tipo di scritti utili a promuovere gli scopi dell'associazione.
La “Scuola omeopatica Similia Similibus” svolge la propria attività in ambito nazionale ed internazionale e i promuove propri progetti e iniziative, anche in collaborazione, in associazione e partecipazione con altre istituzioni, ivi comprese quella da essa direttamente costituita. Per il perseguimento dei propri scopi, la “Scuola omeopatica Similia Similibus” può stipulare convenzioni con enti pubblici e privati volte alla
realizzazione e al finanziamento di attività. La “Scuola omeopatica Similia Similibus” può inoltre svolgere, nei limiti stabiliti dalla legge, ogni attività economica, finanziaria e patrimoniale, mobiliare e immobiliare, ritenuta necessaria, utile e opportuna per il raggiungimento delle finalità statutarie. Per il migliore raggiungimento dei propri scopi La “Scuola omeopatica Similia Similibus” può, tra l’altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in affitto beni immobili, fare contratti e/o accordi con altri soggetti privati e pubblici.
La “Scuola omeopatica Similia Similibus” si propone di svolgere, tra le altre, le seguenti attività senza fini di lucro:
attività culturali, attività di formazione, attività editoriale, attività di promozione informativa utilizzando modalità, mezzi ed opportunità in accordo alle condizioni storico sociali e allo sviluppo delle tecnologie.
La “Scuola omeopatica Similia Similibus” nei limiti consentiti dalla legge, può svolgere direttamente attività accessorie o connesse ai fini istituzionali anche di natura commerciale (quali ad esempio gestione di strutture di diagnostica medica e/o di terapia o strutture di servizio e vendita di prodotti biologici) con contabilità separata ovvero costituire o partecipare a società di capitali o ad enti diversi da società, che svolgano in via strumentale attività diretta al perseguimento degli scopi statutari.

Art. 4 – Patrimonio
Il patrimonio del “Scuola omeopatica Similia Similibus” è costituito da: * beni mobili, immobili e denaro pervenuti al “Scuola omeopatica Similia Similibus” per donazione o successione e destinati espressamente a patrimonio;
* beni di ogni specie acquistati dal “Scuola omeopatica Similia Similibus”, sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità.
I beni mobili di proprietà degli Associati o di terzi dati in uso all’Associazione, si intendono, salvo patto contrario, concessi in comodato gratuito.

Art. 5 – Entrate
Le entrate dell’Organizzazione sono costituite da:
* proventi derivanti dal proprio patrimonio;
* quote associative;
* contributi di privati;
* contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
* contributi di organismi internazionali;
* donazioni e lasciti testamentari;
* rimborsi derivanti da convenzioni;
* entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
* ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate.
Art. 6 – Esercizi sociali
L’esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre del medesimo anno, per ogni esercizio è predisposto un Rendiconto economico e finanziario consuntivo.
Il Consiglio Direttivo predispone il Rendiconto economico e finanziario dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Il Rendiconto deve restare depositato presso la sede della scuola nei quindici giorni che precedono l’assemblea convocata per la sua approvazione.
Art. 7 – Destinazione del patrimonio sociale
Alla “Scuola omeopatica Similia Similibus” è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della “Scuola omeopatica Similia Similibus” stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. La “Scuola omeopatica Similia Similibus” ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 8 – Diritti dei soci al patrimonio sociale
L’adesione alla “Scuola omeopatica Similia Similibus” non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all’atto dell’ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. I versamenti possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi per l’ammissione e l’iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso; nemmeno in caso di scioglimento della “Scuola omeopatica Similia Similibus”, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla “Scuola omeopatica Similia Similibus”, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato al “Scuola omeopatica Similia Similibus” Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.
Art. 9 – Soci
Possono aderire al “Scuola omeopatica Similia Similibus” tutte le persone, uomini e donne, i quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia. Possono inoltre aderire all’associazione enti privati e pubblici con o senza personalità giuridica. La “Scuola omeopatica Similia Similibus” fa proprio, e promuove al suo interno, il principio delle “pari opportunità” tra uomo e donna e tutela i diritti inviolabili della persona.
L’ammissione alla “Scuola omeopatica Similia Similibus”, su domanda scritta dal richiedente, è deliberata dal Consiglio Direttivo. Sono aderenti alla “Scuola omeopatica Similia Similibus” coloro che hanno sottoscritto l’Atto di Costituzione e il presente Statuto in qualità di Fondatori e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo, in qualità di Soci Ordinari. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso il diritto di recesso. Il Consiglio Direttivo può accogliere l’adesione di Sostenitori che forniscono sostegno economico alle attività del “Scuola omeopatica Similia Similibus”, nonché nominare Onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell’Associazione stessa. Sostenitori ed Onorari non sono soggetti ad elettorato attivo e passivo. I soci del “Scuola omeopatica Similia Similibus” prestano la loro attività con spirito di volontariato e in maniera prevalentemente gratuita. Ogni Socio deve essere registrato su apposito Registro Soci. Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art. 10 – Perdita della qualifica di Socio
La perdita della qualifica di Socio avviene per:
* recesso;
* decesso;
* decadenza per mancato pagamento della quota associativa entro il marzo dell’anno successivo a quello dell’iscrizione nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
* esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi fatti a carico del Socio, per inadempienze o per comportamenti contrastanti con le finalità della “Scuola omeopatica Similia Similibus” L’esclusione ha effetto immediato dal momento della notifica del provvedimento, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.
I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versata.

Art. 11 – Doveri dei soci
L’appartenenza alla “Scuola omeopatica Similia Similibus” ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. I Soci sono obbligati:
* a osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
* a versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo;
* a svolgere le attività preventivamente concordate;
* a mantenere un comportamento conforme alle finalità della “Scuola omeopatica Similia Similibus”

Art. 12 – Diritti dei soci
Tutti i soci , di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall’associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie se in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
Se maggiori d’eta’ hanno diritto di voto , che possono esercitare direttamente o per delega scritta, per l’approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
I Soci hanno inoltre il diritto:
- di conoscere i programmi con i quali La “Scuola omeopatica Similia Similibus” intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dal “Scuola omeopatica Similia Similibus”;
- di dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- di proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo.
Il numero dei Soci è illimitato.

Art. 13 – Organi del “Scuola omeopatica Similia Similibus”
Le cariche degli organi dell’associazione sono elettive e gratuite.
Sono Organi dell’Associazione:
1. l’Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente.
Ai Soci che ricoprono cariche associative spetta il rimborso delle spese sostenute.

Art. 14 – L’Assemblea
L’Assemblea è composta da tutti i Soci della “Scuola omeopatica Similia Similibus” che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale, ed e’ l’Organo sovrano dell’Associazione.
Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio con delega scritta; ogni socio non può ricevere più di una delega. L’Assemblea è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo. E’ di norma presieduta dal Presidente del “Scuola omeopatica Similia Similibus” o in sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi da un altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti. L’Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, o su richiesta del Presidente. L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza, di persona o per delega, di almeno la metà dei Soci in regola con il pagamento della quota associativa. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. L’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti (intervenuti e rappresentati). L’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tre quarti degli associati in prima convocazione, di due terzi degli stessi in seconda convocazione e con la maggioranza relativa dei presenti (intervenuti o rappresentati) in terza convocazione. Le convocazioni e la comunicazione dell’ordine del giorno delle Assemblee devono essere effettuate a mezzo lettera, fax o altro strumento telematico ai Soci almeno dieci giorni prima della data prevista. L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano o modalità previamente concordata tra i partecipanti all’inizio dell’Assemblea stessa;Il Presidente dell’assemblea può inoltre in questo caso scegliere due scrutatori fra i presenti.
L'Assemblea dei Soci può svolgersi anche in più luoghi, in quanto è ammesso l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia consentito:
− al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli interventi, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
− al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
− agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Del rispetto di tali condizioni deve essere dato atto nei relativi verbali.
In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. Ogni Socio ha diritto ad un voto indipendentemente dalla quota associativa versata . Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un segretario e sottoscritto dal Presidente. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede della “Scuola omeopatica Similia Similibus” Ogni Socio ha diritto di
consultare il verbale.
Art. 15 – Competenze dell’Assemblea
L’Assemblea indirizza tutta l’attività del “Scuola omeopatica Similia Similibus”; sono di competenza dell’Assemblea in seduta ordinaria:
* approvare l’eventuale Regolamento interno e le sue variazioni;
* deliberare su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

Art. 16 – Il Consiglio Direttivo
l Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da tre consiglieri tutti inizialmente rappresentati dai Soci Fondatori. Il Consiglio resta in carica permanente. Il Consiglio elegge nel proprio seno il Vice Presidente ed un segretario. Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere, per cooptazione tra i Soci ordinari, all’integrazione del consiglio stesso fino al limite statutario di quattro membri incluso il Presidente. In ogni caso il numero minimo di membri del Consiglio direttivo, incluso il Presidente, non potrà mai essere inferiore a tre. I membri del consiglio non ricevono alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute. Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione possibilmente ogni semestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono tre componenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate mediante avviso telefonico, posta elettronica o scritto, almeno quattro giorni prima. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, da un consigliere designato dai presenti. Le riunioni si ritengono valide anche in caso di partecipazione tramite teleconferenza o altro mezzo atto, condiviso e concordato. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 17 – Competenze del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo:
* svolge, le attività esecutive relative alla “Scuola omeopatica Similia Similibus”;
* esercita, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità del “Scuola omeopatica Similia Similibus”;
* può emanare Regolamenti e norme interne nell’ambito del presente Statuto;
* predispone il rendiconto economico e finanziario consuntivo;
* delibera sulle domande di nuove adesioni.

Art. 18 – Il Presidente
Il Presidente della “Scuola omeopatica Similia Similibus” è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, a maggioranza di voti. Dura in carica per il periodo di sei esercizi. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale della “Scuola omeopatica Similia Similibus” nei confronti di terzi in giudizio. Il Presidente rappresenta la “Scuola omeopatica Similia Similibus” e compie tutti gli atti che impegnano la “Scuola omeopatica Similia Similibus” stesso, presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l’ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale dell’Assemblea. E’ autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie quietanze. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. Il Presidente agisce di concerto con i membri del Consiglio Direttivo e mai in totale autonomia decisionale rispetto alle finalità della “Scuola omeopatica Similia Similibus” e ai mezzi di raggiungimento delle stesse.

Art. 19 – Il Vice Presidente
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni.

Art. 20 – Ordini e Professioni dei Membri del Consiglio Direttivo
I membri del Consiglio Direttivo devono essere scelti tra coloro che esercitano una delle seguenti professioni:
• Medico Chirurgo
• Veterinario
• Farmacista
• Biologo
• Chimico
• Fisico
Almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo deve esercitare la professione medica.

Art. 21 – Scioglimento della “Scuola omeopatica Similia Similibus”
Lo scioglimento o la cessazione della “Scuola omeopatica Similia Similibus” sono deliberati dal Consiglio Direttivo con votazione a maggioranza.
In caso di scioglimento dell’associazione , per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge .

Art. 22 – Clausola compromissoria
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del
presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irritale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell’arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede della “Scuola omeopatica Similia Similibus”

Art. 23 - Revisione dello Statuto
Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall’assemblea straordinaria con le maggioranze previste all’art. 14.

Art. 24– Disposizioni fiscali
Ai fini dell’imposta I.V.A. e delle imposte dirette l’associazione opta per il regime fiscale previsto dalla L.398/91 .

Art. 25– Disposizioni finali
Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.

Torino
 

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